STATUTO ASSOCIAZIONE

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE

ASSOCIAZIONE LA TERRA DEL SOLE"

Articolo 1

Denominazione

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c., l’associazione denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ASSOCIAZIONE LA TERRA DEL SOLE" (di seguito, “Associazione”), costituente comunità energetica rinnovabile ai sensi del D. Lgs. 8 Novembre 2021, n. 199 (in seguito, il “Decreto”) di attuazione della direttiva (UE) 218/2001, conseguenti provvedimenti attuativi e di tutta la relativa normativa applicabile (la “Normativa”).

Restano salve le future integrazioni che saranno introdotte dalla normativa di settore.

Articolo 2

Sede e durata

L’Associazione ha durata illimitata, salvo che intervenga delibera di scioglimento dell’Assemblea ai sensi del successivo articolo 18.

L'Associazione ha sede in Sassari, via Paolo Galleri 5, con possibilità di istituire proprie sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all’estero (in seguito anche “Configurazioni”), finalizzate al perseguimento degli scopi associativi oltre che a garantire il rafforzamento della diffusione della valorizzazione dell’autoconsumo.

Le Configurazioni costituiscono articolazioni territoriali dell'Associazione con autonomia organizzativa entro i limiti delle determinazioni degli organi sociali dell’Associazione.

Lo svolgimento delle attività dell'Associazione è altresì disciplinato dal regolamento dell’Associazione (in seguito “Regolamento”) e dai regolamenti applicativi di cui ciascuna Configurazione vorrà dotarsi, come in seguito definiti, redatti in conformità ai principi ed alle norme contenuti nel presente Statuto.

Il presente Statuto è volto a garantire a tutti gli associati alle singole Configurazioni di cui all’Associazione, una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità di adesione.

Articolo 3

Scopo e requisiti

L’Associazione non ha scopo di lucro e, nel rispetto e in applicazione della Normativa, ha come obiettivo sociale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o azionisti o alle aree locali in cui opera.

In particolare, l’Associazione può:

- realizzare forme di condivisione dell’energia elettrica e termica dalle fonti rinnovabili;

- prestare servizi di efficientamento energetico e/o di ricarica dei veicoli elettrici;

- operare come società di vendita di energia elettrica (con ciò gestendo anche le operazioni di compravendita dell’energia elettrica al suo interno), oppure come Balance Service Provider (BSP) erogando servizi ancillari di flessibilità per il sistema elettrico.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, assumere personale, e provvedere a ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

L’Associazione possiede i seguenti requisiti:

a) i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del Decreto, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito. anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

b) la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale);

c) la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

d) è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa come disposto al successivo art.19;

e) l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale al successivo Articolo 20, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore.

Articolo 4

Configurazioni

Le Configurazioni possono essere costituite su tutto il territorio nazionale, ciascuna all’interno di un’area sottesa ad una cabina primaria, e rappresentano la base strutturale e fondamentale dell’Associazione.

Le Configurazioni perseguono in ambito locale e con riferimento al territorio di competenza, gli scopi sociali dell'Associazione.

La costituzione delle singole Configurazioni è deliberata dal Consiglio Direttivo, come definito al successivo articolo 14, sulla base di criteri e procedure generali stabiliti dal Regolamento che ne disciplina altresì il funzionamento.

Le Configurazioni sono da considerarsi unità periferiche di diretta emanazione dell’Associazione ed operano autonomamente nella gestione dei flussi di cassa nell’ambito del territorio di appartenenza, ai sensi del Regolamento nonché dei parametri definiti in un apposito documento che ogni configurazione adotterà nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto e del Regolamento (anche “Regolamento di Configurazione”).

Le Configurazioni possono altresì, in conformità al Regolamento, gestire beni mobili o immobili, proporre e realizzare iniziative, programmi e progetti che risultino conformi al presente Statuto ed al Regolamento.

Articolo 5

Referente

L’Associazione è tenuta ad identificare un soggetto referente a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il Gestore dei Servizi Energetici (di seguito anche “GSE") per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio. (di seguito anche “Referente”).

L’Associazione conferisce il ruolo di Referente al soggetto indicato nel Regolamento di Associazione.

Articolo 6

Associati

6.1 Principi generali

L’Associazione è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria.

La partecipazione all’Associazione è aperta a tutti i consumatori, che siano titolari di punti di prelievo o punti di immissione all’interno di almeno una Configurazione e a coloro che partecipano all’investimento  necessario alla costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile (di seguito, gli “Associati”).

Gli Associati devono avere i requisiti di cui all’art. 31 del Decreto e s.m.i. e quanto disposto al successivo art. 7.1, per essere membri dell’Associazione.

A tutti gli Associati è garantita, in ogni forma, la piena partecipazione alla vita associativa nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento, nonché diritto di voto nell’assemblea degli Associati (“Assemblea”).

L'Associazione terrà un registro degli Associati.

6.2 Categorie di Associati

Gli Associati si dividono in:

· Associati Platinum;

· Associati Gold;

· Associati Silver

Sono Associati Platinum coloro che hanno la titolarità di un impianto o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della relativa Configurazione di appartenenza.

Sono Associati Gold coloro che partecipano all’investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile.

Sono Associati Silver coloro che condividono i propri consumi di energia elettrica all’interno di ciascuna Configurazione o che siano individuati dal presidente dell’associazione come membri che possano contribuire intellettualmente e moralmente allo sviluppo dell’associazione stessa sposandone la causa sociale.

La qualità effettiva di associato si acquista al momento della verifica della correttezza dei dati forniti e riconoscimento del POD da parte del GSE. Qualora il modulo di adesione non fosse completo non potrà essere conclusa la procedura di iscrizione. Verrà data tempestiva comunicazione al richiedente tramite i recapiti forniti nel modulo. Possono diventare membri senza modulo di adesione ad una configurazione specifica solo coloro che vengono proposti e approvati a maggioranza dal Direttivo.

  Articolo 7

Ammissione

7.1 Requisiti

Ai fini dell’ammissione e, quindi, dell’assunzione della qualifica di Associato, sono necessari i seguenti requisiti:

- qualora esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT secondo quanto previsto all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità;

- nel caso di imprese, la partecipazione all’Associazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

- condividere gli scopi e i valori associativi descritti nel precedente Articolo 3.

7.2 Domanda di Adesione

Chiunque sia in possesso dei requisiti, può fare richiesta di aderire all’Associazione mediante presentazione di una domanda ad iscriversi ad una Configurazione, secondo le modalità di volta in volta messe a disposizione dall’Associazione.

L'iscrizione comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto, nonché del Regolamento adottato in attuazione dello stesso e dello specifico Regolamento di Configurazione di volta in volta applicabile.

Indipendentemente dalla Configurazione a cui fanno riferimento, tutti gli Associati risultano iscritti all'Associazione.

Articolo 8

Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde automaticamente per:

- decesso o estinzione;

- mancato pagamento della quota associativa per gli Associati per i quali è prevista, trascorsi sei mesi dal termine per il versamento;

- perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l’ammissione di cui al punto 7.1;

- mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Statuto;

- perdita di titolarità del Punto di Prelievo a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione; in tal caso, si applicheranno le disposizioni in punto di recesso e, ove applicabili, di trasmissione della qualità di Associato previste dal presente Statuto;

- cessazione della fornitura;

- recesso.

La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica associativa ricoperta e da qualsiasi beneficio da essa derivante.

Articolo 9

Trasmissibilità della qualità di Associato

La qualità di Associato è trasmissibile a condizione che vi sia la voltura del Punto di Prelievo (modifica dati componente) a favore di un terzo che rispetti i requisiti di ammissione ed accetti di entrare a far parte dell’Associazione e presenti la relativa domanda di adesione.

Articolo 10

Recesso

Ogni Associato ha facoltà di recedere dall’Associazione in ogni momento con un preavviso di almeno 90 giorni da inviarsi con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e/o al Referente, fermo restando l’obbligo di corrispondere eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Articolo 11

Diritti e doveri degli Associati

11.1 Diritti degli Associati

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali;

- partecipare e votare nelle assemblee;

- ricevere dall’Associazione i benefici relativi all’energia elettrica condivisa, ai sensi di quanto stabilito all’interno del Regolamento di Configurazione di appartenenza, al netto delle spese sostenute dall’Associazione.

11.2 Doveri degli Associati

Gli Associati, laddove previsto, sono tenuti a versare, all’atto dell’iscrizione, la relativa quota associativa alla Configurazione di appartenenza, ai sensi di quanto previsto dal relativo Regolamento di Configurazione.

Gli Associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi amministrativi.

Gli Associati Platinum hanno l’obbligo di garantire all’Associazione la disponibilità dell’Impianto ai sensi del relativo accordo tra le parti.

Articolo 12

Organi dell’Associazione

Gli organi statutari dell’Associazione sono:

- l’Assemblea degli Associati;

- Consiglio Direttivo;

- Organo di controllo, se nominato.

I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese forfettario, come definito nel Regolamento, ed eventuali ulteriori spese eccedenti sostenute in relazione alla carica saranno autorizzate dall’Assemblea degli Associati.

Le altre cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dall’Presidente ed adeguatamente documentate.

Articolo 13

Assemblea

13.1 Principi Generali

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista, hanno diritto di partecipare alle Assemblee.

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati mediante delega notarile.

Ciascun Associato ha diritto a un solo voto e l’Assemblea delibera con le maggioranze e i quorum previste nel presente Statuto a seconda che sia Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che provvede anche alla convocazione della medesima.

13.2 Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria indirizza l’attività dell’Associazione secondo le disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento e in particolare:

- approva il bilancio;

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell’Associazione che l’Presidente e/o il Referente riterranno di sottoporle.

13.3 Convocazione e svolgimento dell’Assemblea

Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da inviarsi ai singoli Associati almeno otto giorni prima della data prevista per l’Assemblea. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipino tutti gli Associati.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità oppure almeno 3/10 degli Associati ne faccia richiesta.

Il Presidente dell’Associazione nomina un Segretario per la redazione del verbale della riunione che sarà trascritto in un apposito registro informatico a disposizione di tutti gli Associati.

L’Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti,regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora l’Assemblea si svolga solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, l’avviso di convocazione dovrà indicare come luogo di convocazione esclusivamente la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione.

L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più 1 dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, stabilita nell’avviso, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati per trattare o deliberare qualsiasi argomento che non richiede la maggioranza qualificata.

13.4 Assemblea straordinaria

Quando si tratta di deliberare, sulla modifica dell’oggetto sociale o di norme del presente Statuto o sulla alienazione del patrimonio sociale o sulla nomina o revoca del Consiglio Direttivo, l’Assemblea Straordinaria è valida se costituita, in prima convocazione, da almeno i 4/5 dei soci che hanno diritto di voto e le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza qualificata del 70% dei voti.

Qualora non si raggiungesse la presenza dei 4/5 dei soci in prima convocazione, in seconda convocazione, l’assemblea Straordinaria delibera legittimamente con la presenza di almeno 3/5 dei soci e con la maggioranza qualificata del 60% dei voti.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del Sodalizio, è richiesto inderogabilmente il voto favorevole di 3/4 degli associati.

Articolo 14

Il Presidente

L’Associazione è amministrata da un Presidente, eletto dall’Assemblea sulla base dei requisiti previsti all’interno del Regolamento.

Considerata la durata del progetto non inferiore a 6 anni, il Presidente resta in carica per tutta la durata del progetto e si intende rinnovato per eguale durata qualora non venissero proposti altri candidati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente stesso. La revoca è ammissibile solo per giusta causa.

Qualora fosse necessario sostituire un componente del Consiglio Direttivo ed in terza convocazione dell’assemblea straordinaria non si dovesse raggiungere il minimo dei voti degli associati, il voto del Presidente è prevalente e provvederà alla eventuale sostituzione e nomina del nuovo membro del direttivo motivandone la decisione all’assemblea per iscritto o pubblicazione telematica su eventuale sito internet dell’associazione.

Articolo 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n.6 (sei) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri membri possono provvedere alla sostituzione mediante cooptazione, nominando nuovi componenti tra i soci in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto.

I membri cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che potrà ratificare la nomina o procedere ad una nuova elezione. In ogni caso, i membri così nominati scadono insieme al Consiglio Direttivo originario.

Il Consiglio Direttivo delibera la cooptazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

ARTICOLO  15 BIS

Organo di Controllo

L’associazione può nominare un Organo di Controllo, anche monocratico, qualora ne ricorrano i presupposti di legge o su decisione dell’Assemblea.

L’Organo di Controllo è composto da un solo membro (organo monocratico) o da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti dotati di adeguata professionalità. Almeno un componente, in caso di organo collegiale, deve essere iscritto al Registro dei revisori legali.

L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

L’Organo di Controllo:

- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita, se previsto, la revisione legale dei conti;

- presenta all’Assemblea una relazione annuale sull’attività svolta e sui bilanci consuntivi.

L’Organo di Controllo ha diritto di accesso a tutti i documenti e atti dell’associazione, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, e può convocare l’Assemblea qualora lo ritenga necessario.

I componenti dell’Organo di Controllo devono essere indipendenti, non possono far parte di altri organi dell’associazione e devono essere esenti da conflitti di interesse.

Ai membri dell’Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso, determinato dall’Assemblea all’atto della nomina, nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge.

Articolo 16

Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

- eventuali quote versate dagli Associati;

- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione;

- eventuali proventi provenienti dalla vendita dell’energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile;

- gli importi derivanti dagli incentivi erogati dal GSE sull’energia prodotta dall’Impianto/i Impianti e condivisa virtualmente tra gli Associati;

- gli importi derivanti dagli incentivi erogati dall’ARERA sull’energia prodotta dall’Impianto/i e condivisa virtualmente tra gli Associati;

- contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

- ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate. Le Configurazioni gestiscono le entrate di loro competenza costituite da:

- gli importi derivanti dagli incentivi erogati dal GSE sull’energia prodotta dall’Impianto/i Impianti e condivisa virtualmente tra gli associati di quella configurazione;

- gli importi derivanti dagli incentivi erogati dall’ARERA sull’energia prodotta dall’Impianto/i e condivisa virtualmente tra gli associati di quella configurazione;

- eventuali quote versate dagli Associati;

- ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 17

Esercizio finanziario

Bilancio

La gestione finanziaria dell’Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dall’1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Entro il mese di aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente e del bilancio preventivo per l’anno in corso. La proposta di bilancio consuntivo e del preventivo deve essere depositata agli atti dell’Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’Assemblea, al fine di consentire a quest’ ultima di prenderne visione preventivamente.

Articolo 18

Scioglimento

18.1 Cause di scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea, che nominerà uno o più liquidatori. L’Associazione può essere sciolta in caso di

- recesso di un numero di Associati, i cui dati di consumo, per i quali è stata data la delega al trattamento, non giustifichi la prosecuzione dell’Associazione;

- mancata disponibilità o perdita di disponibilità di tutti gli impianti realizzati.

18.2 Destinazione del patrimonio

I beni che dovessero restare, esaurita la liquidazione, verranno devoluti in base a quanto disposto dalla delibera assunta dall’Assemblea.

Articolo 19

Soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa

L’Associazione conferisce la qualifica di soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa al Referente.

Articolo 20

Riparto dei benefici

L’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale pari a:

- 55% nei casi di accesso alla sola tariffa premio;

- 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale;

sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale.

Articolo 21

Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere fra uno o più Associati e l’Associazione ovvero fra Associati, circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente Statuto e del Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Roma.

Articolo 22

Incompatibilità

Gli organi statutari dell’Associazione nonché quella di membro del Consiglio Direttivo, l’Assemblea degli Associati, Organo di controllo, se nominato, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di  governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

Articolo 23

Normativa

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni vigenti in materia di C.E.R. ai sensi del D. Lgs. 8 Novembre 2021, n. 199 e di Associazioni.