Regolamento Comunità Energetica “LA TERRA DEL SOLE”

 

Articolo 1.  Oggetto

Il presente regolamento (di seguito, “Regolamento”) stabilisce le modalità di partecipazione alla vita associativa dell’associazione Comunità Energetica -CER- (“LA TERRA DEL SOLE”), nonché il funzionamento e le prerogative dei suoi organi, in applicazione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione, la quale è pertanto retta, oltre che dalle disposizioni dello Statuto, dal presente Regolamento, che vincola tutti gli associati alla stessa (in seguito “Associati”).

 

Il presente Regolamento (i) è specificamente volto al perseguimento degli scopi sociali dell’Associazione, quali determinati dall’art. 3 dello Statuto, a diretto vantaggio degli Associati e (ii) trova applicazione nei riguardi di tutte le Configurazioni dell’Associazione così come definite dall’art. 4 dello Statuto e dal successivo art. 2. salvo i casi di eventuali pattuizioni specifiche che gli Associati potranno all’occorrenza disciplinare all’interno di uno specifico regolamento (il “Regolamento di Configurazione”).

 

Articolo 2.  Configurazioni

2.1   - Costituzione della Configurazione

Le Configurazioni vengono costituite con delibera del Consiglio direttivo sulla base (i) del modello economico (business plan) che individua la fattibilità economica dell’operazione ed (ii) eventuali ulteriori documenti ancillari che dettaglino le caratteristiche specifiche applicabili alla singola Configurazione (di seguito la “Delibera di Configurazione”).

2.2 – Modalità di presentazione ed accettazione delle domande di adesione

Le richieste di iscrizione all’Associazione (di seguito le “Domande di Adesione”) da parte degli interessati possono essere presentate e trasmesse dagli stessi direttamente all’Associazione e/o per il tramite di soggetti da quest'ultima incaricati.

L’accettazione o meno di ciascuna Domanda di Adesione da parte del Presidente avverrà in funzione della corretta verifica dei requisiti di cui allo Statuto ed alla quantità di energia in disponibilità della singola Configurazione al momento della presentazione della domanda stessa. Pertanto, non potranno essere accettate le Domande di Adesione pervenute in seguito al raggiungimento di un livello di saturazione, ossia un livello di condivisione dell’energia potenzialmente prodotta dall’impianto in disponibilità dell’Associazione, pari al  120%, salvo diverse indicazioni da parte del Presidente.

 

Con la Domanda di Adesione, il sottoscrittore presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini necessari al raggiungimento dello scopo associativo, ivi incluso, nel rispetto della normativa applicabile, il trattamento dei medesimi anche da parte di terzi per l’espletamento delle procedure necessarie alla gestione ed esecuzione dei contratti di cui l’Associazione è parte, necessari al perseguimento dello scopo statutario.

2.3 – Fondatore della Configurazione

Il Presidente in accordo con la maggioranza del Consiglio direttivo dell’Associazione avrà la facoltà di riconoscere per ciascuna Configurazione un fondatore della Configurazione stessa (anche “Fondatore della Configurazione”).

Il Fondatore della Configurazione può:

●        promuovere la nascita della Configurazione;

●        indicare un nome della Configurazione;

●        promuovere lo sviluppo della Configurazione attraverso l’identificazione di nuovi siti da destinare alla produzione di energia rinnovabile;

2.4 - Gestione economica

Ogni Configurazione gestisce le entrate di propria competenza e sarà dotata di un proprio conto di pagamento.

2.5 - Scioglimento della Configurazione

Nel caso di criticità o temi specifici di interesse di una singola Configurazione, il Presidente convoca una assemblea limitata agli Associati della singola Configurazione, al fine di individuare possibili soluzioni, azioni e/o opportunità.

In caso di criticità riscontrate per le quali non si siano trovate le opportune soluzioni, il Presidente in accordo alla maggioranza del Consiglio direttivo avrà la facoltà di deliberare circa lo scioglimento della Configurazione. Tale scioglimento potrà avvenire anche in caso di gravi difformità e violazioni sia delle norme statutarie che di quelle previste dal presente Regolamento.

Gli Associati della Configurazione saranno automaticamente esclusi dalla compagine sociale dell’Associazione.

 

Articolo 3.  Presidente

3.1 - Compenso

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 dello Statuto, il Presidente ha diritto ad un compenso pari: alla differenza tra le entrate totali incassate dalla CER  meno le spese totali sostenute (es. entrate totali dovute alla TIP meno la ripartizione dei compensi ai soci, al produttore, al service provider ed eventuali spese gestionali od eventuali ulteriori spese eccedenti sostenute che saranno deliberate).

Resta fermo che il Presidente potrà, a propria discrezione, ridurre o rinunciare al suddetto importo in caso di indisponibilità di cassa.

 

3.2 - Prerogative specifiche

a)      Impianti

Il Presidente valuta e prende i necessari provvedimenti per il migliore, più efficace ed efficiente perseguimento degli scopi associativi, in particolare in merito allo sfruttamento degli impianti a fonte rinnovabile (gli “Impianti”) in applicazione della normativa incentivante applicabile.

b)      Contratti

Al Presidente compete ogni potere in merito alla stipula, esecuzione, gestione e risoluzione dei contratti e accordi necessari al perseguimento dello scopo associativo e al funzionamento dell’Associazione stessa.

In particolare, compete al Presidente ogni decisione in merito a contratti, accordi e obbligazioni di qualsivoglia natura che garantiscono all’Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

i)        la disponibilità degli Impianti;

ii)      i servizi necessari all’ottenimento e distribuzione agli Associati dei benefici in applicazione della relativa normativa;

iii)    in generale, tutti i servizi necessari al funzionamento dell’Associazione stessa;

iv)    la costituzione di una nuova Configurazione.

 

c)       Ripartizione del beneficio economico derivante dal servizio per l’autoconsumo diffuso

In sede di creazione di una nuova Configurazione, al Presidente compete, inter alia, l'approvazione, mediante la Delibera di Configurazione, delle modalità e dei criteri di ripartizione dei contributi economici derivanti dall’energia condivisa per ciascuna Configurazione, al netto dei costi che l’Associazione dovrà sopportare per l’avvio e l’operatività della stessa.

Tale ripartizione viene stabilita sulla base delle esigenze e necessità dell’Associazione e di ciascuna Configurazione, ai fini del perseguimento dello scopo associativo, dell’andamento economico dell’Associazione e delle singole Configurazioni, e della normativa applicabile.

d)      Referente

In coerenza con quanto previsto dalla normativa applicabile, il Presidente assume il ruolo di Referente.

 

Articolo 4.  Quote associative

Ai sensi di quanto disposto dall’art 11.2 dello Statuto, ciascun Associato, laddove previsto, è tenuto a versare, all’atto dell’iscrizione, la relativa quota associativa alla Configurazione di appartenenza.

Salvo non espressamente definito nello specifico Regolamento di Configurazione, il presente Regolamento disciplina che la quota associativa è nulla per ciascuna Configurazione facente parte dell’Associazione e per ciascuna categoria di Associato descritta nello Statuto.

 

Articolo 5.  Modifiche al Regolamento

Il Consiglio direttivo delibera sulle eventuali modifiche al presente Regolamento provvedendo in tal caso a dare tempestiva comunicazione agli Associati circa l’avvenuta approvazione ed entrata in vigore del nuovo Regolamento, allegando alla comunicazione il testo dello stesso.

 

Articolo 6.  Pagamenti e distribuzione dei benefici economici

6.1 – Tempistiche di erogazione dei contributi eventualmente spettanti all’Associazione

In accordo con quanto disposto nel Decreto CACER e TIAD  e nelle Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR emanate dal GSE (anche “Regole Operative GSE”) al paragrafo 2.2.2, l’Associazione riceverà i contributi secondo il meccanismo che segue:

a)       Ogni anno un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell’energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante ai sensi di quanto disposto dalle Regole Operative GSE (“Acconto”). Tale Acconto sarà versato dal GSE entro la fine del secondo mese successivo al mese di competenza;

b)       a partire dall’anno successivo al primo e per ogni anno successivo, il saldo del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse in corso d'anno al GSE dai gestori di rete e decurtato dai precedenti Acconti versati (“Conguaglio”). Tale Conguaglio sarà versato dal GSE entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello di competenza.

 

Resta inteso che qualora il GSE non disponga di misure valide trasmesse dai gestori di rete ai fini del calcolo del contributo economico di incentivazione, il Conguaglio sarà versato entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione delle suddette misure.

 

6.2 - Modalità e tempistiche di riconoscimento dei contributi eventualmente spettanti ai membri dell’Associazione

Il calcolo ed il successivo versamento del beneficio eventualmente spettante ai membri dell’Associazione saranno effettuati, su base annuale, a seguito dell’avvenuto incasso dei contributi di Conguaglio che saranno versati ai sensi di quanto disposto dalle Regole Operative GSE e descritto al precedente art. 6.1 lettera (b).

In caso di spettanza, i contributi saranno versati a mezzo bonifico bancario ovvero mediante diverse modalità indicate dall’Associato al momento della presentazione della Domanda di Adesione.

6.3 – Criterio di calcolo dei contributi eventualmente spettanti ai membri dell’Associazione

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6.2 dello Statuto, gli Associati si dividono in:

●        Associati Platinum coloro che hanno la titolarità di un impianto o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della relativa Configurazione di appartenenza.

●        Associati Gold coloro che partecipano all’investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile.

●        Associati Silver coloro che condividono i propri consumi di energia elettrica all’interno di ciascuna Configurazione.

 

La redistribuzione dei contributi economici derivanti dal servizio per l’autoconsumo diffuso avverrà ai sensi del principio disposto dal DM CACER all’articolo 3, comma 2, lettera g), pertanto il beneficio economico derivante dall’eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto ai valori soglia che seguono (di seguito “Valori Soglia”):

●        55%, nei casi di accesso alla sola tariffa premio;

●        45%, nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale

sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Tale importo è altresì definito dalle regole Operative al paragrafo 2.2.2.1.3 (di seguito “Importo Eccedentario”).

 

Ne deriva che, per singola Configurazione:

●        ai consumatori diversi dalle imprese potrà essere redistribuito tutto ed il solo Importo Eccedentario;

●        tale Importo Eccedentario verrà redistribuito agli Associati Silver diversi dalle imprese proporzionalmente al contributo realizzato da questi ultimi nel computo dell’energia condivisa totale ora per ora;

●        l’Importo Eccedentario non potrà essere oggetto di redistribuzione alle imprese iscritte all’Associazione in qualità di Associati Silver;

●        il beneficio economico derivante dall’eventuale importo della tariffa premio non eccedentario rispetto ai Valori Soglia sarà destinato, nella misura di quanto di volta in volta descritto nella relativa Delibera di Configurazione, alla copertura dei costi connessi all’avvio e al mantenimento dell’operatività dell’Associazione anche per il tramite di accordi in essere tra quest’ultima e terze parti.